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Ordinanza — n. 46241/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46241/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46241/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANIELLO PASQUALE nato a POGGIOMARINO il 18/11/1949 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 05/10/2020, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 02/02/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pasquale Cangianiello in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 9 bis d.lvo 231/2007 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46241/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 55, comma 9 bis d.lvo 231/2007 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, vizio di motivazione.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione esame delle censure formali revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
55, comma 9 bis d.lvo 231/2007 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANIELLO PASQUALE nato a POGGIOMARINO il 18/11/1949 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 05/10/2020, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 02/02/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pasquale Cangianiello in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 9 bis d.lvo 231/2007 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 cod. pen. in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale motivo unico, vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile per genericità. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo unico proposto è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta sui motivi proposti in appello, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUI I AGOSTINACCHIO DEPOSITATA IN GAT.'r,F1