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Ordinanza — n. 45889/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45889/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45889/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIDAH NISRI nato il 20/11/1990 CHTAIBI SAMIR nato il 24/02/1993 CHADID ADIL nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena per Ridah Nisri in anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, confermando nel resto la condanna ad identica pena per Adil ChadidA_Samir Chtaibi in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per aver illecitamente detenuto un chilogrammo circa di hashish.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità prove acquisite illegalmente partecipazione al reato altri capi d'accusa false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIDAH NISRI nato il 20/11/1990 CHTAIBI SAMIR nato il 24/02/1993 CHADID ADIL nato il 17/05/1997 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena per Ridah Nisri in anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, confermando nel resto la condanna ad identica pena per Adil ChadidA_Samir Chtaibi in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per aver illecitamente detenuto un chilogrammo circa di hashish.

2. Chadid deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena; Ridah deduce omessa motivazione quanto a mancato riconoscimento delle circostanze generiche; Samir deduce: vizi di motivazione in ordine alla penale responsabilità;

2) violazione di legge in ordine alle non riconosciute attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a Chadid adeguata risulta la motivazione della Corte territoriale che proprio in accoglimento del motivo di ricorso e per adeguare la pena alla concreta situazione ed alla sua collaborazione ha ritenuto di ridurla; motivazione che, in quanto logica e completa, non è ricorribile per cassazione rientrando la determinazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito che risulta viziata solo se non sorretta da adeguata motivazione. Quanto a Ridah, si rileva che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza l'assenza di elementi tali da far emergere la meritevolezza della loro concessione oltre a valorizzare la consistente quantità dello stupefacente detenuto dagli imputati. Quanto a Samir: il primo motivo risulta versato in fatto; in ordine ai motivi che avevano portato a ritenere il medesimo concorrere con gli altri imputati, la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione che la difesa censura prospettando alternative ricostruzione degli eventi con diretto, ma parziale, rinvio agli atti processuali, operazione preclusa in questa sede alla luce della complessiva motivazione alla quale emerge, anche grazie alle valorizzate dichiarazione di Ridah, che i tre avessero ceduto a soggetto rimasto ignoto la sostanza sequestrata; il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in ordine alla posizione di Ridah.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il esidente Antonio Costantini Pierldii,Di