Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45883/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45883/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45883/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUMO MARIO nato a BARI il 13/10/1970 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato Cucumo Mario, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di un anno di reclusione per il delitto evasione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa modalità di calcolo dell'ammenda
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUMO MARIO nato a BARI il 13/10/1970 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato Cucumo Mario, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva alla pena di un anno di reclusione per il delitto evasione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Il ricorso è generico censurando il ricorrente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, evenienza smentita dalla decisione di primo grado e ribadita dalla decisione impugnata che ha rilevato come la pena fosse stata determinata su detto minimo, tra l'altro elidendo l'aumento previsto per la contestata recidiva. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Ant