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Ordinanza — n. 45881/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise prescription defense at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45881/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request for retrial. The appellant argued for a violation of law regarding non-punishability and procedural defects, but the court found these grounds generic and factually unsupported. Furthermore, the defense failed to formally request the statutory cause of non-punishment during the appeal hearing, thereby waiving the right to raise prescription as a defense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack factual basis, and the statutory cause of non-punishment must be formally requested during the appeal proceedings to allow for the examination of prescription.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal non-punishment cause prescription defense waiver procedural requirements appeal alibi aiuto all'evasione di detenuti assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
La rilevata inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (asseritamente) in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (asseritamente) in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La rilevata inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (asseritamente) in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (asseritamente) in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA VINCENZA nato a TAURIANOVA il 07/09/1969 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto l'imputata un ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, ha condannato, su appello del Procuratore generale, Vincenza Bevilacqua alla pena di mesi otto di reclusione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e versato in fatto. La Corte territoriale, nel pervenire alla condanna della ricorrente, ha specificamente evidenziato il motivo in base al quale è stata desunta l'assenza dal luogo ove era ristretta agli arresti domiciliari, non rispondendo al suono del campanello: in tal senso militava l'insistente azione tesa a farsi aprire alla porta protrattasi per quindici minuti; circostanza che la difesa vorrebbe censurare attraverso una non consentita alternativa ricostruzione tesa a sminuire l'operato dei verbalizzanti e giustificare la condotta della Bevilacqua che, nonostante i vani ed insistenti tentativi, non dava alcun cenno della sua presenza.

Non consentito risulta, inoltre, il secondo motivo con cui si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta che non risulta essere stata formulata in occasione dell'udienza di appello, essendo necessaria una motivata richiesta sul punto proprio sulla base dell'appello formulato dal pubblico ministero ed il possibile esito di condanna, evenienza ben nota tanto che lo stesso ricorrente ha formulato richiesta di sola prescrizione, esclusa per il mancato decorso dei sette anni e sei mesi dai fatti avvenuti il 25 febbraio 2014.

La rilevata inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata (asseritamente) in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaMiricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estens