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Ordinanza — n. 45880/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45880/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45880/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANNINO NATALE nato a CERIGNOLA il 25/12/1971 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Natale Filannino impugna, con il patrocinio del difensore, la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in ordine ai delitti di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il ricorrente lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della continuazione fra reati, in relazione a due sentenze aventi ad oggetto il medesimo reato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure che, a ben vedere, si risolvono in una questione di fatto avendo i giudici del merito adeguatamente motivato la esclusione della continuazione fra reati per carenza di un elemento strutturale della fattispecie non potendo la medesimezza del disegno criminoso desumersi dalla identità del titolo di reato in presenza di condotte occasionali, commesse a distanza di tempo che rivelano, piuttosto che la identità del disegno criminoso, la abitualità di scelte di vita improntate alla contingente commissione di fatti-reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45880/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della continuazione fra reati, in relazione a due sentenze aventi ad oggetto il medesimo reato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure che, a ben vedere, si risolvono in una questione di fatto avendo i giudici del merito adeguatamente motivato la esclusione della continuazione fra reati per carenza di un elemento strutturale della fattispecie non potendo la medesimezza del disegno criminoso desumersi dalla identità del titolo di reato in presenza di condotte occasionali, commesse a distanza di tempo che rivelano, piuttosto che la identità del disegno criminoso, la abitualità di scelte di vita improntate alla contingente commissione di fatti-reato.

Parole chiave

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alibi falsa testimonianza carenza di credibilità oggettiva facoltà di astenersi dal testimoniare procedimento in contumacia prova di fatti negativi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILANNINO NATALE nato a CERIGNOLA il 25/12/1971 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Natale Filannino impugna, con il patrocinio del difensore, la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in ordine ai delitti di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il ricorrente lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della continuazione fra reati, in relazione a due sentenze aventi ad oggetto il medesimo reato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle delineate censure che, a ben vedere, si risolvono in una questione di fatto avendo i giudici del merito adeguatamente motivato la esclusione della continuazione fra reati per carenza di un elemento strutturale della fattispecie non potendo la medesimezza del disegno criminoso desumersi dalla identità del titolo di reato in presenza di condotte occasionali, commesse a distanza di tempo che rivelano, piuttosto che la identità del disegno criminoso, la abitualità di scelte di vita improntate alla contingente commissione di fatti-reato.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Preilente Antonio Costantini Pierlu i Stefano