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Ordinanza — n. 45879/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45879/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45879/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE ISMAILA nato il 30/10/1989 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato Cisse Ismaila alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa per il delitto di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crak di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali traffico di cocaina possesso illecito di stupefacenti recidiva nell'infrazione consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE ISMAILA nato il 30/10/1989 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato Cisse Ismaila alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa per il delitto di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crak di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato. Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nei caso di specie in cui la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale, allontanamento dal minimo edittale che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto adeguatamente giustificato dalla differente tipologia di stupefacente e per la personalità del ricorrente già condannato identici reati.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente