Ordinanza — n. 45876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA FAUSTO nato a NOVARA il 18/02/1970 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclusa la contestata cessione di sostanza stupefacente, rideterminato la pena a Serra Fausto in un anno e due mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di dosi di cocaina ed eroina ex art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90, restituendo la somma in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclusa la contestata cessione di sostanza stupefacente, rideterminato la pena a Serra Fausto in un anno e due mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di dosi di cocaina ed eroina ex art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90, restituendo la somma in sequestro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA FAUSTO nato a NOVARA il 18/02/1970 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclusa la contestata cessione di sostanza stupefacente, rideterminato la pena a Serra Fausto in un anno e due mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa in ordine al delitto di illecita detenzione ai fini di spaccio di dosi di cocaina ed eroina ex art. 73, comma 5. D.P.R. 309/90, restituendo la somma in sequestro.
2. Il difensore di Serra ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva contestata.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza oltre che implicante censure di fatto precluse in sede di legittimità. La Corte territoriale, conformandosi ai principi di questa Corte, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere che il nuovo commesso reato, seguito a numerosissimi reati, molti dei quali specifici, la sottoposizione a misura di prevenzione, costituissero ragione per giudicare aggravarsi la pericolosità sociale e riprovevolezza delle condotte illecite, motivazione completa non sindacabile in questa sede che il ricorrente contrasta in fatto attraverso un non pertinente rinvio alla analisi parcellizzata del certificato del casellario giudiziale che non tiene conto del nucleo centrale della complessiva confutazione operata dalla Corte territoriale.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Antonio Costantini Pierluig' Di Steirano DEPOSITA r-A IN CANCELL