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Ordinanza — n. 45875/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45875/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/09/1999 avverso !a sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisone del Tribunale di Castrovillari che ha condannato Antonio Barbieri alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 quanto ad illecita detenzione di illecita cessione di due dosi per un grammo complessivo di eroina e illecita detenzione di sei confezioni per grammi 3,08 di eroina.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45875/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti test sul consumo di droga traffico qualificato di eroina dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed ingiusto trattamento sanzionatorio per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Non consentiti e manifestamente infondati risultano i motivi in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione della punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 28/09/1999 avverso !a sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisone del Tribunale di Castrovillari che ha condannato Antonio Barbieri alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 quanto ad illecita detenzione di illecita cessione di due dosi per un grammo complessivo di eroina e illecita detenzione di sei confezioni per grammi 3,08 di eroina.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed ingiusto trattamento sanzionatorio per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Con memoria del 9 ottobre 2021 la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso ribadendo i motivi oggetto del ricorso principale. Il ricorso è inammissibili per plurimi motivi. Versato in fatto e generico si rivela il primo motivo di ricorso che, oltre a reiterare censure a cui la Corte territoriale aveva dato ampia motivazione, tende ad accreditare in sede di legittimità una differente versione dei fatti, attingendo al precluso merito.

Esaustiva deve ritenersi la motivazione della Corte di merito che evidenziava le ragioni della ritenuta responsabilità facendo pertinente richiamo delle osservazioni effettuate dagli investigatori, dal sequestro operato e dalle dichiarazioni dell'acquirente che confermavano il quadro probatorio in ordine alla intervenuta cessione di due dosi di eroina per il prezzo di euro 40 ed illecita detenzione della sostanza sequestrata con sicurezza attribuita nonostante non rinvenuta indosso in ragione delle modalità di confezionamento e del luogo di occultamento presso cui era stato visto avvicinarsi precedentemente alla condotta di cessione osservata, ragioni che portavano a ritenere che anche la sostanza rinvenuta fosse destinata allo spaccio.

Non consentiti e manifestamente infondati risultano i motivi in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; la pena è stata determinata nel minimo edittale ma la Corte di merito ha dato conto delle ragioni che hanno portavano ad escludere (quantità e qualità dello stupefacente) la lieve entità ex art. 131-bis cod. peri.; adeguata risulta la motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, escluse in ragione della constatata assenza si elementi positivamente apprezzabili mettendo in evidenza la modalità complessiva della condotta, mentre la illecita detenzione ai fini di spaccio della complessiva quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina ha fatto ritenere non apprezzabile nel caso di specie il mero dato economico al fine di ritenere applicabile l'art. 62, n. 4, cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Prdsidente Antonio Cost