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Ordinanza — n. 45871/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSA CARLO nato a TORINO il 23/03/1970 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Asti, con cui Derosa Carlo, previo riconoscimento, per quel che in questa sede rileva, del vizio parziale di mente, esclusa la misura di sicurezza, era stato condannato, previa riduzione per il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente malattia psichica tossicodipendenza allontanamento nonostante motivi di salute prove psichiatriche miglioramento dello stato psicologico

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
del Tribunale di Asti, con cui Derosa Carlo, previo riconoscimento, per quel che in questa sede rileva, del vizio parziale di mente, esclusa la misura di sicurezza, era stato condannato, previa riduzione per il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSA CARLO nato a TORINO il 23/03/1970 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Asti, con cui Derosa Carlo, previo riconoscimento, per quel che in questa sede rileva, del vizio parziale di mente, esclusa la misura di sicurezza, era stato condannato, previa riduzione per il rito, alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Il difensore di Derosa deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta imputabilità.

3. Il ricorso, in quanto reiterativo di motivi già posti in sede di gravame e adeguatamente confutati, risulta inammissibile Adeguata risulta la motivazione della decisione della Corte di merito (pag.

2) che, prendendo atto della completezza della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato, ha ritenuto non necessario procedere alla richiesta perizia, motivazione completa e non illogica in ordine alla valenza del mezzo istruttorio non sindacabile in sede di legittimità. Generico e manifestamente infondato, oltre che di non agile comprensione, risulta il motivo con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe accolto la richiesta di giudizio abbreviato "subordinato alla perizia", tenuto conto che risulta essere stato celebrato il rito abbreviato, ma, piuttosto, ritenuta non necessaria, con motivazione logica e completa, la perizia.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre ente Ant