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Ordinanza — n. 45866/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45866/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45866/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOA HAMED nato il 07/07/1976 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO Aloa Hamed ha proposto ricorso personale per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe deducendone vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, mancata esclusione della recidiva, mancata concessione delle attenuanti generiche circa gli aumenti per la continuazione, nonché eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ammissione all'avvocatura difesa obbligatoria cancellazione dall'albo avvocati diritto di ottenere una decisione introduzione di nuove restrizioni

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Innanzitutto deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOA HAMED nato il 07/07/1976 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO Aloa Hamed ha proposto ricorso personale per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe deducendone vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, mancata esclusione della recidiva, mancata concessione delle attenuanti generiche circa gli aumenti per la continuazione, nonché eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Innanzitutto deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Ciò posto, in seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pr dente Antonio Costantini Pierluig tefano r i 13 O S i ` ,•: