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Ordinanza — n. 45865/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Finamore Liborio avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, alla al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, alla al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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attentato contro la sicurezza militare favoreggiamento infrazione privilegiata frode per liberarsi dal servizio risarcimento alle vittime di reati reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, alla al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINAMORE LIBORIO nato a MATERA il 21/06/1975 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Finamore Liborio avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, alla al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Che il motivo è manifestamente infondato alla luce delle puntuale motivazione su tutti i punti indicati (pag. 6, 7 e 8) che, anche in questa sede, specie quanto a ritenuta responsabilità, si vorrebbe fondare sul precluso diretto riferimento agli atti istruttori, attraverso una non consentita differente interpretazione delle risultanze che tendono a differentemente ricostruire la chiara vicenda che ha portato il Finamore ad opporsi al pubblico ufficiale che lo aveva bloccato in occasione del tentativo di furto nell'auto di servizio tanto da cagionare lesioni al militare immediatamente qualificatosi.

La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche, oltre all'estrema gravità della condotta per come rilevata tanto da non poter ritenere il fatto di scarsa offensività, mentre ha escluso la richiesta sospensione in ragione della fruizione del beneficio per ben due volte. Motivazione completa su ogni aspetto dedotto genericamente poste in sede di gravame che rendono inammissibile per genericità il presente ricorso.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presié nte Antonio Costantini c7 Pierluigi