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Ordinanza — n. 45861/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45861/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aimiegbefo Jimmy inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant argued that the lower court's finding of drug trafficking intent was based on flawed reasoning regarding the eight drug doses found on his person. The court rejected this claim as manifestly unfounded and generic, noting it merely repeated arguments already adequately refuted by the trial judges without addressing the specific evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack any indication of the correlation between the reasons cited in the contested decision and those invoked in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation drug trafficking intent procedural dismissal domanda d'asilo di cittadino nigeriano indigenza processuale non provata grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIMIEGBEFO JIMMY nato a WARRY( NIGERIA) il 06/01/1982 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che, per quel che in questa sede rileva, aveva condannato Aimiegbefo Jimmy alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso, con motivi affidati al difensore di fiducia, il Aimiegbefo Jimmy che ha dedotto vizi di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio dell'accertata detenzione.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato (la Corte risponde al motivo di gravame facendo pertinente riferimento alla suddivisione in otto dosi dello stupefacente rinvenute indosso a fronte di palesata meraviglia e, pertanto, senza che fosse mai stato prospettato un uso personale) e, comunque del tutto generico in quanto reiterativo di identica censura già adeguatamente confutata dai Giudici di merito con cui il ricorrente non si confronta (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione deve essere ritenuta inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il PresiAnte Antonio Costantini