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Ordinanza — n. 45860/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45860/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAQI EL MEHDI nato il 12/10/1983 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma del G.i.p. di Ivrea nei confronti di Saqi El Mehdi, qualificato il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena in un anno ed otto mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, confermando nel resto in ordine ad illecita detenzione di grammi 203,34 di hashish.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti traffico qualificato di eroina tossicodipendenza guida recidiva in stato di ebbrezza riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Il difensore di Saqi ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAQI EL MEHDI nato il 12/10/1983 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma del G.i.p. di Ivrea nei confronti di Saqi El Mehdi, qualificato il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena in un anno ed otto mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, confermando nel resto in ordine ad illecita detenzione di grammi 203,34 di hashish.

2. Il difensore di Saqi ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi connessi alla omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed alla mancata esclusione della recidiva contestata.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In proposito la Corte territoriale, conformandosi ai citati principi, ha posto in evidenza l'assenza di elementi tali da far emergere la meritevolezza della loro concessione oltre a valorizzare i plurimi precedenti eterogenei. Detti precedenti, enunciati nella loro cronologica sequenza (due rapine - una delle quali con lesioni e resistenza a pubblico ufficiale - commesse nel 2003, illecita cessione di sostanze stupefacenti nel 2008 e 2009, furto in abitazione nel 2012 ed altra rapina nel 2017), hanno fatto ritenere alla Corte territoriale corretta l'applicazione della recidiva quale indice di maggiore pericolosità, motivazione che, in quanto completa e logica, non è censurabile in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre idente