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Ordinanza — n. 45850/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45850/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amedeo Pesce inadmissible on procedural grounds. Although the lower court convicted Pesce of crimes under specific penal articles, the Supreme Court ruled that the petition was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense attorney. Consequently, the court dismissed the appeal ex officio and ordered Pesce to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition is signed personally by the accused instead of a lawyer enrolled in the special register.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature qualified defense attorney special register procedural nullity legal costs Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE AMEDEO nato a BARI il 04/06/1970 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdtaa.vvio " udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pesce Amedeo ricorre personalmente avverso la decisione della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato in ordine ai delitti ex artt. 81, comma secondo e 337 e 582-585 cod. pen. Il ricorrente, previa eccezione di nullità in ragione dell'omessa concessione del rinvio richiesto, censura la decisione dei Giudici di merito nella parte in cui avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità e la ritenuta congruità della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il ricorso è proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

3. Alla inammissibilità, quindi, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il Pre idente Antonio Costantini Pie