Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45847/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing reduction due to lack of admissibility under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45847/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it targeted a sentence reduction granted via a conciliatory agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court held that such agreements require joint evaluation by the parties and judicial control without separate appeal rights. Consequently, the appeal was rejected de plano as procedurally impermissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentence reductions granted through conciliatory agreements under Art. 599-bis are inadmissible because the parties jointly evaluate the penalty, leaving no room for separate appellate review.

Parole chiave

Generato dall'IA
conciliatory agreement sentence reduction procedural inadmissibility joint evaluation appellate review attenuazione della pena imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Onza Tonia, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 62-bis c.p.
La ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 56 of Law 103/2017
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
pen., la pena in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
art. 599-bis cod. proc. pen
Onza Tonia, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in ordine al delitto di cui all'art.
art. 62-bis cod. pen
La ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONZA TONIA nato a NAPOLI il 02/01/1988 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat-o--avvistre-partr t, udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Onza Tonia, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. La ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e dì applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. Tale causa di inammissibilità va dichiarata de plano senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere relatore Il residente Antonio Costantini Pierl