Ordinanza — n. 45775/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 22 marzo 2021, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Durac Verona il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa alla predetta condannata con sentenza del Tribunale di Trieste del 17.12.2018, irrevocabile dal 2.5.2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45775/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza la Durac ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Mauro Cavalli per violazione dell'art. 164, comma 4, secondo periodo, cod. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC VERONA nato il 24/10/1991 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEt —avvtscralle pa ;_j udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 marzo 2021, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Durac Verona il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa alla predetta condannata con sentenza del Tribunale di Trieste del 17.12.2018, irrevocabile dal 2.5.2019.
2. Avverso detta ordinanza la Durac ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Mauro Cavalli per violazione dell'art. 164, comma 4, secondo periodo, cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, depositato il 16 aprile 2021, è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 585, comma 1, lett. a), dello stesso codice, perché proposto oltre il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza all'interessata e al suo difensore, avvenuta per entrambi il 24 marzo 2021, come risulta dagli atti del procedimento. La rilevata inammissibilità può essere pronunciata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Taleri