Ordinanza — n. 45774/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 7 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'istanza formulata da Sciacca Dario tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale di Palermo del 25.6.2020 e rigettava quella tendente a ottenere la concessione della misura della semilibertà.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45774/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza lo Sciacca ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAt a o avvArT-->Mo a ;"Da 1:1-H- -7 udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile l'istanza formulata da Sciacca Dario tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale di Palermo del 25.6.2020 e rigettava quella tendente a ottenere la concessione della misura della semilibertà.
2. Avverso detta ordinanza lo Sciacca ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pal Talerico Lu