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Ordinanza — n. 45771/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45771/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45771/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'i marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Acquaviva Andrea, tendente a ottenere la revoca del decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Larino in data 5.10.2016.

Regesto Legislator

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art. 25 Cost; Ordinanza — n. 45771/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 186 D. Lgs 285/1992; violazione dell'art. 25 Cost.; violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti imposta sulle bevande infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 25 Cost
Lgs 285/1992; violazione dell'art. 25 Cost.; violazione dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVIVA ANDREA nato a VIZZOLO PREDABISSI il 04/12/1978 avverso l'ordinanza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di LARINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'i marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza formulata nell'interesse di Acquaviva Andrea, tendente a ottenere la revoca del decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Larino in data 5.10.2016.

2. Avverso detta ordinanza l'avvocato Angelo Colucci, difensore di fiducia del condannato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 186 D. Lgs 285/1992; violazione dell'art. 25 Cost.; violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.; mancanza di motivazione". Ha, al riguardo sostenuto che, come risulterebbe dalla lettura del verbale di accertamento del 2 agosto 2015 e del provvedimento del Prefetto di Campobasso, l'Acquaviva aveva violato l'art. 186, comma 2, lett.

a) del D. Lgs n. 285 del 1992 e non l'art. 186, comma 2 lett.

b) del citato decreto, come ritenuto nel decreto penale di condanna; e che, conseguentemente, nessuna ipotesi di reato era addebitabile al predetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. . E in vero, quanto sostenuto dal ricorrente è questione che avrebbe dovuto essere posta con gli ordinari mezzi di impugnazione e non può essere fatta valere in sede esecutiva.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fa rizio Augusto Mancuso —?9_sult.jEf2S2A} DEPOS1 T A