Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of obvious qualification error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted by law under the specific provisions for sentencing upon request. The appellant argued for an erroneous legal qualification of the facts, but the court found this error was not immediately obvious or eccentric to the charge. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing upon request are limited to specific grounds, and alleging an erroneous qualification of facts is inadmissible unless the error is immediately obvious and eccentric to the charge.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIANNI RADAMES nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/02/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE< jcrato_aYvis_o afle parti‘ udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha recepito la richiesta formulata dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., e ha applicato a Trianni Radames, in relazione ai reati di cui agli artt.81, 648 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 al medesimo contestati, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed €. 4.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Paolo Cantelmo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., "inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e altresì mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché omessa ed erronea valutazione delle emergenze processuali".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. i comma 50 - pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Con specifico riguardo alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. peli., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione" (Cass.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842); il che non è nel caso di specie. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente P lma Talerico Luigi