Ordinanza — n. 45768/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della disciplina della continuazione in relazione alle pene inflitte a Giuseppe Candido per i reati giudicati con le sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 5 novembre 2013, il 19 febbraio 2014 e il 1 luglio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della disciplina della continuazione in relazione alle pene inflitte a Giuseppe Candido per i reati giudicati con le sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 5 novembre 2013, il 19 febbraio 2014 e il 1 luglio 2020.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDIDO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 15/03/1962 avverso l'ordinanza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della disciplina della continuazione in relazione alle pene inflitte a Giuseppe Candido per i reati giudicati con le sentenze divenute irrevocabili, rispettivamente, il 5 novembre 2013, il 19 febbraio 2014 e il 1 luglio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione Candido tramite il proprio difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che sono state svolte considerazioni estranee ai dati della realtà processuale, mentre avrebbe dovuto predersi atto dei precisi indicatori circa l'unicità del disegno criminoso.
3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché invocano rivalutazioni attraverso generici rilievi, che si oppongono a precise spiegazioni intervenute nel provvedimento, laddove si illustrano gli elementi, in senso contrario al medesimo disegno criminoso, secondo articolati ragionamenti che risultano agganciati al contenuto delle sentenze in sede di cognizione che citano e si rivelano idonee a smentire le alternative ricostruzioni ipotizzate dalla difesa, bene rappresentando i tratti delle condotte associative giudicate e dell'adesione nel tempo ai relativi programmi criminosi nello stesso settore, ma alla stregua di nuove deliberazioni.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Re erto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso ,7r7:277 ,-'7-51 t TAT