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Ordinanza — n. 45765/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45765/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45765/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 dicembre 2020, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 5.4.2017, con la quale Dibisceglia Salvatore era stato ritenuto responsabile del resto di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, escludeva nei confronti del predetto imputato la recidiva contestata e rideterminava la pena inflitta allo stesso, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, nella misura di mesi otto di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). Peraltro, la deduzione relativa alla mancata riduzione della pena ex art. 56 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzioni penali riduzione della pena carcerazione preventiva eccessiva controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
pen., in relazione alla mancata riduzione della pena ex art. 56 cod. pen.
art. 133 cod. pen
b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione della pena ex art. 56 cod. pen. e all'art. 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.; illogica motivazione"
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBISCEGLIA SALVATORE nato a CERIGNOLA il 21/09/1980 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2020, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 5.4.2017, con la quale Dibisceglia Salvatore era stato ritenuto responsabile del resto di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, escludeva nei confronti del predetto imputato la recidiva contestata e rideterminava la pena inflitta allo stesso, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito abbreviato, nella misura di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza il difensore dell'imputato, avvocato Giovanni Quarticelli, ha proposto ricorso per cassazione deducendo "erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione della pena ex art. 56 cod. pen. e all'art. 133 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.; illogica motivazione"

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su motivi assolutamente generici. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926).

Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). Peraltro, la deduzione relativa alla mancata riduzione della pena ex art. 56 cod. pen.

è assolutamente eccentrica, essendo stato il Dibisceglia condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. L.gs. n. 159 del 2011.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente P419na Talerigo - Luigi F brizio Augusto Mancuso S2