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Ordinanza — n. 45762/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45762/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, con cui Giovanni Bredice era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 169 del 2011.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d. Igs. n. 169 del 2011.

Parole chiave

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sicurezza degli alimenti violazione delle norme sicurezza reati contro la salute pubblica sanzioni penali additivi alimentari sanzione disciplinare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREDICE GIOVANNI nato a SAN SEVERO il 24/01/1958 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, con cui Giovanni Bredice era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 169 del 2011.

2. Propone ricorso per cassazione Giovanni Bredice, tramite il difensore, denunciando violazione di legge, sul rilievo che la motivazione della sentenza non ha fornito spiegazioni in ordine alla responsabilità e alla pena inflitta.

3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché configurano mancanze motivazionali in termini del tutto aspecifici, a fronte delle precise e argomentate spiegazioni rassegnate dalla Corte di appello, sia con riguardo alla valenza delle fonti di prova fondanti il giudizio di colpevolezza, sia in ordine agli elementi appropriatamente considerati in concreto ai fini della determinazione della pena.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore b rto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Manc