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Ordinanza — n. 45759/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific request for record sealing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45759/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to balance opposing circumstances and omitted the conviction from the judicial record certificate. The court rejected these claims as too generic and noted the defense had not explicitly requested the record sealing benefit, which was implicitly denied due to future danger.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic grounds lacking critical engagement with the lower court's reasoning are inadmissible, and benefits like record sealing are only granted upon explicit request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds judicial record certificate conditional sentence suspension Cassazione Rome aggravamento della pena concorso materiale di reati altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALSANIA PAOLA nato a ASTI il 21/07/1989 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte di appello di Torino - decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (che con sentenza del 28.9.2017 aveva annullato la pronuncia resa nei confronti di Valsania Paola in data 8.7.2016 dal Tribunale di Asti, impugnata dal Procuratore della Repubblica) - in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva l'imputata responsabile, in concorso con altri, del reato/tentato furto (così riqualificata l'originaria imputazione) aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. e, conseguentemente, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle suddette aggravanti, la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed C. 120,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato Roberto Caranzano, ha proposto ricorso per cassazione, per vizio di motivazione, con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e alla mancata concessione in favore della propria assistita dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, quanto al dedotto vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile perché basato su motivi del tutto generici che non si confrontano criticamente con le corrette argomentazioni del giudice di merito (cfr. pag. 3 decisione impugnata). Quanto al vizio motivazionale relativo alla mancata concessione in favore dell'imputata della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, occorre rilevare che, come risulta dalla stessa lettura dell'impugnata sentenza, la difesa non aveva chiesto la concessione di detto beneficio, che è stata implicitamente esclusa alla stregua delle argomentazioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il pericolo che la Valsania possa in futuro commettere altri reati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi F brizio Augusto Mancuso tti.4.44,,,i0 ASLAA-1Q-C1_,(A L, n FI POSI