Ordinanza — n. 45756/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva per quanto qui di interesse il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della concessione a Tilenni Scaglione Sebastiano della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 17 febbraio 2010 al 16 agosto 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45756/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tali doglianze risultano inammissibili, poiché, non inquadrando esattamente il percorso motivazionale (che si incentra su quanto può desumersi dalla commissione del reato con riguardo alla pregressa partecipazione all'opera di rieducazione), si oppongono a valutazioni di merito che fanno chiara applicazione di consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, di recente, Sez. 1, n 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280435).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILENNI SCAGLIONE SEBASTIANO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 27/01/1986 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina respingeva per quanto qui di interesse il reclamo avverso il provvedimento di rigetto della concessione a Tilenni Scaglione Sebastiano della liberazione anticipata in relazione al semestre dal 17 febbraio 2010 al 16 agosto 2010.
2. Propone ricorso per cassazione Tilenni, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che illogicamente si è considerato ostativo un fatto commesso due mesi dopo il semestre in esame.
3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché, non inquadrando esattamente il percorso motivazionale (che si incentra su quanto può desumersi dalla commissione del reato con riguardo alla pregressa partecipazione all'opera di rieducazione), si oppongono a valutazioni di merito che fanno chiara applicazione di consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre, di recente, Sez. 1, n 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280435).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto Binenti Luigi Fabri .o Augusto Mancuso ,_.