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Sentenza — n. 45752/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45752/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45752/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Miriam Gambino era stata condannata alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizionii inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in particolare allontanandosi dalla propria abitazione il 26 gennaio 2016 dopo le ore venti.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizionii inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in particolare allontanandosi dalla propria abitazione il 26 gennaio 2016 dopo le ore venti.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti allegazioni d'asilo contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare sfratto diritto di visita sorvegliato testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAMBINO MIRIAM nato a SCIACCA il 15/01/1993 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Miriam Gambino era stata condannata alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizionii inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in particolare allontanandosi dalla propria abitazione il 26 gennaio 2016 dopo le ore venti.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Miriam Gambino, tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi. Il primo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, non essendo intervenute idonee confutazioni in ordine ai rilievi circa la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste Maurizio Loddo, in forza delle quali è stata ritenuta provata la violazione indicata nel capo di imputazione. Il secondo motivo denuncia anch'esso vizi della motivazione, ma in relazione all'individuazione delle ragioni dell'esclusione della speciale tenuità del fatto.

3. Il ricorso non può ritenersi inammissibile dato che il primo motivo deduce specifiche censure che non risultano manifestamente infondate, in quanto richiamano puntuali e articolati rilievi in sede di appello con riguardo alla ricostruzione delle dichiarazioni del teste Loddo in occasione di due diverse audizioni e alle relative contraddizioni circa la sua constatazione della violazione, rilievi che però appaiono confutati nella motivazione della sentenza di appello facendosi solamente generico riferimento all'ultima delle predette audizioni.

4. Esclusa l'inammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che la contravvenzione ascritta è estinta per prescrizione, poiché, anche considerando le sospensioni, sono decorsi oltre cinque anni dalla data del commesso reato (21 gennaio 2016) Tale causa di estinzione, comportante la declaratoria di improcedibilità, va immediatamente rilevata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore erto Binentit Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN C,'