Ordinanza — n. 45751/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Giovanni Cucco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 del d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, allontanandosi il 10 aprile 2017 dal luogo della sua abitazione senza la prescritta autorizzazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45751/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 del d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, allontanandosi il 10 aprile 2017 dal luogo della sua abitazione senza la prescritta autorizzazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCO GIOVANNI nato a BRESCIA il 04/11/1981 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Giovanni Cucco era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 del d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, allontanandosi il 10 aprile 2017 dal luogo della sua abitazione senza la prescritta autorizzazione.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Giovanni Cucco tramite il difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi: il primo avente a oggetto l'affermazione della responsabilità; il secondo riguardante la pena, le attenuanti generiche e la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
3. Le doglianze mosse con entrambi i motivi risultano inammissibili, poiché, denunciando vizi della motivazione, ribadisce generici rilievi sulla base di mere asserzioni che non si confrontano con le appropriate risposte intervenute nella sentenza di appello (pagg. 2 e 3) in ordine a tutti i punti investiti dalle censure.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente / Il Consigliere estensore 17— Rob rto B