Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation not raised in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared Matteo Giancarlo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giancarlo argued that the appellate court failed to evaluate evidence regarding his criminal responsibility, claiming a lack of motivation. The court rejected this because the appeal focused solely on sentencing, leaving the responsibility issue untouched by the opposing party's objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations of lack of motivation without demonstrating that the contested issue was not addressed by the opposing party in the appellate proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEO GIANCARLO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 03/05/1972 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; r
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale Giancarlo Matteo era stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 179 del 2011, commessi il 3 agosto 2013 e il 4 agosto 2013.
2. Propone ricorso per cassazione Matteo, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione, sul rilievo che non sono state rappresentate e valutate le prove a carico e quelle a discarico in sede di accertamento della responsabilità.
3. Le doglianze mosse risultano inammissibili, poiché asseriscono mancanze motivazionali in termini assolutamente generici, senza minimamente considerare che, secondo quanto si dà puntualmente atto nella sentenza impugnata, il tema della responsabilità neppure era investito dalle censure in sede di appello, le quali infatti avevano riguardato solamente il trattamento sanzionatorio.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore rto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITA A t7z