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Ordinanza — n. 45749/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45749/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45749/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella resa in sede di giudizio abbreviato di primo grado, con la quale Antonino Fichera era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2, d. !gas. n. 169 del 2011 e di conseguenza condannato alla pena di anno uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, specifica, reiterata e infraquinquennale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 comma 2, d. !gas. n. 169 del 2011 e di conseguenza condannato alla pena di anno uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, specifica, reiterata e infraquinquennale.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza sostanze estremamente preoccupanti reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICHERA ANTONINO nato a PATERNO il 29/12/1978 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella resa in sede di giudizio abbreviato di primo grado, con la quale Antonino Fichera era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 comma 2, d. !gas. n. 169 del 2011 e di conseguenza condannato alla pena di anno uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Propone ricorso per cassazione Fichera tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non sono intervenute effettive risposte motivazionali in ordine alla richiesta in subordine in appello, dì riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché invocano rivalutazioni attraverso rilievi genericamente riferiti a certi elementi, in contrapposizione a precise spiegazioni (come quelle relative alle concrete modalità dei fatti, alla rilevanza degli indicatori circa la personalità desumibili dalla recidiva e allo scarso significato attribuibile ad alcune affermazioni ammissive), che ragionevolmente illustrano il corretto esercizio di merito del potere discrezionale in materia.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore rROberto Binenti Luigi Fabrizio Au