Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous legal qualification of facts not meeting strict criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged error in legal qualification did not meet the strict statutory requirements for review. The appellant argued for a different legal characterization of the facts, but the Court found the qualification was not so obviously eccentric as to warrant intervention. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification is immediately and clearly eccentric to the charge, excluding mere evaluative errors.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEBE MBAYE nato il 23/02/1987 avverso la sentenza del 03/02/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 3 febbraio 2021 il Tribunale di Como ha recepito la richiesta formulata dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., e ha applicato a Kebe Mbaye, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575, 61 n. 1 cod. pen. ai danni di Saye Mbaye al medesimo contestato, la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del dìfensore di fiducia, avvocata Francesca Binaghi, deducendo, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 50 - pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Con specifico riguardo alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione" (Cass.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842); il che non è nel caso di specie. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso i D EPC)