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Ordinanza — n. 45746/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the counsel was not registered on the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45746/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the fact that the appointed lawyer, Renato Montefiori, was not registered on the special barroll required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected without substantive review, and the appellants were ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if the counsel is not registered on the special barroll, rendering the filing void ab initio.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural defect indennità del difensore d'ufficio diritto a un difensore patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Poiché detto difensore non risulta iscritto a tale albo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRINGO HICHAM nato il 18/05/1984 MANKAR MEHDI nato il 06/06/1986 BELAWZA AYOUB nato il 23/10/1997 avverso la sentenza del 01/02/2021 del GIUDICE DI PACE di BOLZANOdatn avYisecatle-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, secondo quanto riportato in calce, è stato sottoscritto dall'Avv. Renato Montefiori, nell'interesse di Bringo Hicham, Mankar Mehdi e Belawza Ayoub. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché detto difensore non risulta iscritto a tale albo, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileí i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Rolpe, ,i. Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancu