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Ordinanza — n. 45744/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45744/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Pietro Virga inadmissible de plano. The procedural defect stemmed from the fact that the appeal was signed exclusively by the interested party rather than by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis, of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special roll, as this requirement is a condition precedent for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible de plano defense attorney roll special roll requirement procedural defect spese di difesa difesa penale cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGA PIETRO nato a ERICE il 07/05/1973 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdatovavsci-so rti udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Pietro Virga. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Roberto inenti Lu