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Ordinanza — n. 45742/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of demonstrated legal violation in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45742/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hanini Rachid inadmissible. The lower court had convicted the defendant of a specific offense under the Immigration Act, while the appellant argued for exemption based on justified motive and reduced particularity of the act. The court rejected these claims because the lower court's reasoning fully addressed the appellant's defenses without error, rendering any re-evaluation of facts inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5-ter d. Igs. n. 286/1998; Art. 34 d. Igs. n. 274/2000: A cassation appeal is inadmissible if the complained-of legal violations are not demonstrably established by comparing the lower court's reasoning with the appellant's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility justified motive exemption particularity of the act immigration law violation lower court reasoning decisioni incidentali garanzia di un equo processo termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Avezzano condannava Hanini Rachid alla pena di euro mille di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d Igs.
Art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANINI RACHID nato il 26/06/1999 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Avezzano condannava Hanini Rachid alla pena di euro mille di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d Igs. n. 286 del 1998.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, Haníni Rachid, muovendo rilievi che lamentano violazioni di legge in punto di affermazione della responsabilità in relazione alla mancata applicazione dell'esimente del giustificato motivo (primo motivo), nonché in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 (secondo motivo).

3. Le doglianze svolte in entrambi i motivi enunciano principi di cui non possono dimostrare minimamente la violazione, posto che non si confrontano con l'iter motivazionale della sentenza (pag. 3 e 4) che ha trattato entrambi i temi, rappresentando le appropriate considerazioni in diritto e le precise valutazioni in fatto in forza delle quali gli assunti difensivi non erano recepibilì. A fronte di ciò il ricorso oppone inammissibili rivalutazioni di altri elementi.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto