Ordinanza — n. 45741/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'opposizione proposta da Zelfani Mehrez avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 13.10.2020, con cui era stata disposta nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 19 d.lgs. n. 286/1998; Ordinanza — n. 45741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E, conseguentemente, ha correttamente applicato le disposizioni normative in materia 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZELFANI MEHREZ nato il 01/12/1986 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'opposizione proposta da Zelfani Mehrez avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza datato 13.10.2020, con cui era stata disposta nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Avverso detta ordinanza, il condannato, tramite il proprio difensore di fiducia, avvocato Mario Mazzoccoli, ha proposto rìcorso per cassazione, per "inosservanza/ erronea applicazione della legge penale e delle altre norme delle quali occorre tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19 d.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha messo in rilievo, nella prima parte dell'ordinanza, che la deduzione dell'opponente di avere un legame stabile con la moglie residente in Italia (tale Simonica Andreea Elisabetta, nata a Bucarest il 9.11.1986) non era stata provata non avendo il condannato fornito indicazioni sul luogo di residenza della stessa che formalmente non risultava iscritta né all'anagrafe del CoMune di Forlì, né in quello di Bologna, come era risultato dalle informazioni assunte.
E, conseguentemente, ha correttamente applicato le disposizioni normative in materia 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palpar Talerico Luigi Fabrizio Augusto Mancuso uLIA. (29,LAI CAntx4A-A- I DEPO .53 I TATA L.,t CAN(' LERIA 13 )