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Ordinanza — n. 45740/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45740/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna condannava Maria Concetta Cascino alla pena di euro mille di ammenda, ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e riconoscendo l'ipotesti della lieve entità contemplata dal comma 3 dello stesso articolo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45740/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della legge n. 110 del 1975 e riconoscendo l'ipotesti della lieve entità contemplata dal comma 3 dello stesso articolo.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi pena accessoria sanzione penale pagamento dell'ammenda recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il primo motiva si duole della mancata applicazione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCINO MARIA CONCETTA natm PIAZZA ARMERINA il 13/11/1985 avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna condannava Maria Concetta Cascino alla pena di euro mille di ammenda, ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e riconoscendo l'ipotesti della lieve entità contemplata dal comma 3 dello stesso articolo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Maria Concetta Cascino denunciando violazione di legge attraverso due motivi. Il primo motiva si duole della mancata applicazione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Il secondo motivo lamenta l'eccessiva severità della pena inflitta.

3. Le doglianze mosse in entrambi i motivi risultano inammissibili. Ed infatti, il primo motivo introduce generiche asserzioni per opporsi a ragionati apprezzamenti svolti nella sentenza (pag. 3), che indicano appropriati elementi per escludere le condizioni della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Il secondo motivo esprime giudizi in ordine alla severità di una pena che risulta invece fissata nel minimo edittale consentito per il reato come ritenuto.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto Binenti Luigi Fabrizio