Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reliance on post-factum reports instead of the relevant semester data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a recent report from April 2020 incorrectly demonstrated his positive re-education progress, which should have influenced the earlier denial of early release. The court rejected this, ruling that the appeal improperly cited information regarding conduct occurring after the specific six-month period under review, which was already evaluated as insufficient for release.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals against decisions on early release are inadmissible if they rely on facts or documents not relevant to the specific time period under examination or if they cite post-factum evaluations that cannot alter the established record of the relevant semester.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIONE DAVIDE nato a MARSALA il 26/03/1998 avverso l'ordinanza del 27/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione in favore di Davide Piccione della liberazione anticipata in relazione alla detenzione eseguita nel semestre dal 2 novembre 2019 al 1 maggio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione Davide Piccione tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non sono state correttamente considerate le informazioni esposte in una relazione del 16 aprile 2020 nel senso del positivo esperimento dell'opera di rieducazione.
3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché non si confrontano con le informazioni sulla significatività dei comportamenti tenuti nel semestre ìndicato secondo la corretta valutazione frazionata, ma continuano a citare una relazione più recente che, come chiarito nel provvedimento, riporta apprezzamenti su condotte solo successive e dunque in sé inidonee a smentire la mancata dimostrazione in precedenza della piena partecipazione all'opera di rieducazione.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore M1 rto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso n x, I ) DLPOSITATA