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Ordinanza — n. 45735/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45735/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45735/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARNAUI JAMAIL nato il 28/09/1985 avverso la sentenza del 12/12/2018 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEcfC22:11:23Alistr~rti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; L'impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, presentata in data 14 gennaio 2019 dall'Avv. Riccardo Piazza nell'interesse di Gariui Jamail, va qualificata come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza alla sola pena pecuniaria emessa dal giudice di pace e pertanto inappellabile (art. 37 d. Igs. 28 agosto 2000, n.279. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il predetto difensore alla data del 14 gennaio 2019 non era iscritto a tale albo (lo è dal 14 febbraio 2020), l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Riccardo Piazza nell'interesse di Gariui Jamail, va qualificata come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza alla sola pena pecuniaria emessa dal giudice di pace e pertanto inappellabile (art. 37 d. Igs. 28 agosto 2000, n.279. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il predetto difensore alla data del 14 gennaio 2019 non era iscritto a tale albo (lo è dal 14 febbraio 2020), l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente revoca del gratuito patrocinio censure procedurali caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo cancellazione dall'albo avvocati garanzia procedurale minima nel trattato internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARNAUI JAMAIL nato il 28/09/1985 avverso la sentenza del 12/12/2018 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEcfC22:11:23Alistr~rti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, presentata in data 14 gennaio 2019 dall'Avv. Riccardo Piazza nell'interesse di Gariui Jamail, va qualificata come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza alla sola pena pecuniaria emessa dal giudice di pace e pertanto inappellabile (art. 37 d. Igs. 28 agosto 2000, n.279. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il predetto difensore alla data del 14 gennaio 2019 non era iscritto a tale albo (lo è dal 14 febbraio 2020), l'impugnazione va dichiarata inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente R. i- o Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso p,T A L