Ordinanza — n. 45732/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'opposizione avverso la decisione in data 8 gennaio 2020 di diniego della remissione del debito richiesto da Ferdinando Schiavo. Propone ricorso per cassazione Ferdinando Schiavo, tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che si è ritenuta l'assenza del requisito della regolare condotta, nonostante quanto rappresentato dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata e senza fornire adeguate spiegazioni circa le violazioni citate e la loro gravità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione Ferdinando Schiavo, tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che si è ritenuta l'assenza del requisito della regolare condotta, nonostante quanto rappresentato dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata e senza fornire adeguate spiegazioni circa le violazioni citate e la loro gravità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO FERDINANDO nato in GERMANIA il 19/01/1973 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'opposizione avverso la decisione in data 8 gennaio 2020 di diniego della remissione del debito richiesto da Ferdinando Schiavo.
2. Propone ricorso per cassazione Ferdinando Schiavo, tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che si è ritenuta l'assenza del requisito della regolare condotta, nonostante quanto rappresentato dai provvedimenti di concessione della liberazione anticipata e senza fornire adeguate spiegazioni circa le violazioni citate e la loro gravità.
3. Tali doglianze risultano inammissibili, poiché, introducendo nuovi rilievi e invocando nuove valutazioni, in opposizione a quelle fondanti la negazione del requisito della regolare condotta, citano inconferenti considerazioni che si riferiscono solo a certi semestri della detenzione e omettono di confrontarsi con i richiami specifici - già intervenuti nel provvedimento opposto - delle numerose e gravi sanzioni disciplinari come attestate dalla cartella personale in atti, nonché con le altre illustrazioni svolte nel provvedimento qui impugnato, che mostrano di apprezzare i tratti concreti delle recenti condotte definitivamente sanzionate.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Rob