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Ordinanza — n. 45731/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it exceeded limits on procedural defects in sentencing appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45731/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ibrahim Milad Gad inadmissible. The appellant argued that aggravating circumstances regarding a co-defendant should have been applied to him based on similar conduct, claiming the lower court's reasoning was flawed. The court rejected these claims as they constituted an attempt to challenge the sentencing itself rather than a procedural defect, thereby violating the strict admissibility limits for appeals against sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 e seguenti c.p.p.: Appeals against sentencing decisions must strictly adhere to admissibility limits, and complaints regarding the substantive application of aggravating or mitigating circumstances are inadmissible as they exceed the scope of permissible procedural challenges.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing appeal limits procedural defects aggravating circumstances co-defendant conduct ripetute violazioni del diritto degli stranieri immigrazione clandestina restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 444 e seguenti c.p.p.
Art. 48 e 479 cod. pen.
Art. 12, comma 3 lett d), comma 3-bis e comma 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998
e di cui all'art. 12, comma 3 lett d), comma 3-bis e comma 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, nonché di cui agli artt.
Art. 316 e 319 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM MILAD HANNA GAD nato il 31/01/1984 avverso la sentenza del 30/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, applicava a Ibrahim Milad tad ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., previa concessione delle attenuanti generiche, la pena di anni quattro di reclusione e di euro 212.000 di multa, in relazione ai reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e di cui all'art. 12, comma 3 lett d), comma 3-bis e comma 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, nonché di cui agli artt. 316 e 319 cod. pen., come ascrittigli in concorso in diversi capi.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Ibrahim Milad Gad, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che con riguardo alla coimputata Bousada Nadia, giudicata con la stessa pronuncia, sono state escluse invece le aggravanti del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui ai commi 3-bis e 3-ter lett.

b) dell'art. 12 del d. Igs. n. 286 del 1998, sulla base di considerazioni (la contestazione per un refuso quanto alla prima aggravante e l'esclusione del fine del profitto, quanto alla seconda aggravante) riferibili anche alle condotte del ricorrente, sicché a carico di quest'ultimo non avrebbero potuto invece ritenersi tali aggravanti.

3. Le doglianze risultano inammissibili, poiché, intendendo con evidenza prospettare solo difetti motivazionali (sulla base di indimostrati percorsi che impropriamente parificano alcune considerazioni per estenderle a imputazioni diverse mosse a un imputato diverso), travalicano i limiti di ammissibilità posti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen, nell'ipotesi, quale quella di specie, di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Inrto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso