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Ordinanza — n. 45730/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45730/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45730/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato, per quanto di interesse, la richiesta di concessione in favore di Giarkpaolo Milanese della liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione ricadenti nel periodo che va dal 20 ottobre 2018 al 20 ottobre 2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato, per quanto di interesse, la richiesta di concessione in favore di Giarkpaolo Milanese della liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione ricadenti nel periodo che va dal 20 ottobre 2018 al 20 ottobre 2019.

Parole chiave

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liberazione condizionale remissione della pena riabilitazione riduzione della pena revoca della sospensione condizionale assistenza riabilitativa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANESE GIAMPAOLO nato a MARTIGNANO il 29/06/1973 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce respingeva il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato, per quanto di interesse, la richiesta di concessione in favore di Giarkpaolo Milanese della liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione ricadenti nel periodo che va dal 20 ottobre 2018 al 20 ottobre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione Giampaolo Milanese tramite il difensore, denunciando vizi della motivazione, sul rilievo che essa non ha dato contezza del reale disvalore dei comportamenti posti a fondamento del diniego del beneficio.

3. Le doglianze risultano inammissibili, poiché, a parte i generici rilievi in ordine alle risposte motivazionali sulle ricostruzioni in fatto, non si rapportano alle corrette considerazioni esposte nel provvedimento, secondo cui, ai fini della concessione della liberazione anticipata, le violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, a prescindere dal grado di gravità, ben possono apprezzarsi, come avvenuto nella specie, in senso contrario all'accertamento della completa partecipazione all'opera di rieducazione che integra il presupposto, in positivo, che deve sempre essere individuato per potere riconoscere il predetto beneficio.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore rrt?berto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso tm----(-2 AT À RIA 1