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Ordinanza — n. 45727/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was signed only by the interested party without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed exclusively by the interested party, Pau Sergio. The law requires such appeals to be signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: A criminal appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not signed by a qualified defense attorney, requiring strict compliance with formal subscription rules.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement special register enrollment de plano rejection court costs and fine cauzione per le spese ripetibili indennità di patrocinio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAU SERGIO nato a BUDDUSO il 08/01/1962 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI_ciats-~is€0-314,2-pe-Ft i; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo, correttamente qualificato come ricorso per cassazione (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Pau Sergio. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Robe • Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CA LERACAN