Ordinanza — n. 45726/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte di Assise di appello di Milano, confermava la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dell'11.9.2019, con la quale Nunez Martinez Antonio era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi ai danni di Mora Alvarez Alexandra del Rocio e, conseguentemente, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale di C. 120.000,00 in favore di Parrales Mora Jorman Alexander, di C. 20.000,00 in favore di Mora Alvarez Pablo Enrique e di ulteriori C. 20.000,00 in favore di Mora Alvarez Oscar Luis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Samanta Barbaglia per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNEZ MARTINEZ ANTONIO nato il 13/06/1977 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 ottobre 2020, la Corte di Assise di appello di Milano, confermava la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dell'11.9.2019, con la quale Nunez Martinez Antonio era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi ai danni di Mora Alvarez Alexandra del Rocio e, conseguentemente, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale di C. 120.000,00 in favore di Parrales Mora Jorman Alexander, di C. 20.000,00 in favore di Mora Alvarez Pablo Enrique e di ulteriori C. 20.000,00 in favore di Mora Alvarez Oscar Luis.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Samanta Barbaglia per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi, in parte, riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate disattestcon corretti argomenti logici - giuridici, in parte, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.
Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito con diffusa adeguata e congrua motivazione (cfr. pagg. 8 e 9 della impugnata sentenza) che ha messo in rilievo, non solo la estrema gravità del fatto accertato, ma anche l'intensità del dolo che ha sorretto l'azione criminosa posta in essere dall'imputato, evidenziando che solo in un secondo momento, di fronte all'evidenza dei fatti, era intervenuta la confessione dell'imputato.Trattasi di motivazione assolutamente idonea a giustificare la decisione assunta, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pal