Cassation appeal dismissed as inadmissible for being based on manifestly unfounded grounds regarding pending appeal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds relied upon were manifestly unfounded and unrelated to the execution proceeding. The appellant argued the execution judge should have waited for the appellate court's decision on a pending request for sentence revision before revoking the suspended sentence. The court rejected this, ruling that such arguments are eccentric to the scope of a legality review and thus inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds that are unrelated to the object of the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLEZZA ANTONIO nato a AFRAGOLA il 30/06/1992 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Bellezza Antonio il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso al predetto condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 16.12.2016, irrevocabile dall'8.1.2017.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato Giacomo Cozzi, ha proposto ricorso per cassazione per violazione del disposto di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, con i quali il ricorrente, lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto "attendere il pronunciamento della Corte di appello di Brescia sull'istanza di revisione" proposta dal Bellezza in data 18.2.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 16.12.2016, "prima di revocare la sospensione condizionale della pena", esponendo le ragioni per le quali detta domanda di revisione potrebbe trovare accoglimento. Trattasi di motivi del tutto eccentrici rispetto all'oggetto dell'impugnato provvedimento e, dunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente