Italian Court dismisses appeal against immigration fine citing procedural defects and lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that an administrative warning implicitly legitimized his presence and that his conduct was excused by Cuba's totalitarian regime. The court rejected these claims as procedurally defective, generic, or unsupported by the record, noting the appellant failed to request specific mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic arguments or those contradicting clear factual findings result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA MATOS JOSE LUIS (CUI 03PNFS2) nato il 03/02/1972 avverso la sentenza del 27/11/2019 del GIUDICE DI PACE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 novembre 2019, il Giudice di Pace di Venezia riconosceva Miranda Matos Jose Luis responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di €. 10.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Alberto Gurian, ha proposto appello (che, in data 22.12.20210, il Tribunale di Venezia ha qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte per la decisione), formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per contraddittorietà, avendo l'Autorità amministrativa in data 23.3.2019 emesso provvedimento di avviso orale nei confronti dell'imputato, così implicitamente riconoscendo la legittimità della posizione dell'imputato nel territorio dello Stato. 2.2.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen., costituendo fatto notorio la circostanza che a Cuba esiste un regime totalitario per cui la condotta dell'imputato sarebbe stata scriminata. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto dì motivazione in relazione agli artt. 62 n. 1 e 62 bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. In data 21 luglio 2021, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte "motivi nuovi", ribadendo le censure già svolte con l'impugnazione principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente e congruamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). Il secondo motivo è inammissibile perché assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto integra l'esimente dello stato di necessità la condotta commessa per evitare un pericolo attuale e inevitabile e non soltanto per il timore di future rappresaglie.Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché afferenti al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle risultanze istruttorie; in particolare, l'imputato è stato considerato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a suo carico; il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. non risulta essere stato sollecitato al giudice della cognizione, che ha inflitto al Miranda il minimo della pena edittale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palp