Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and non-admissible grounds regarding the continuity of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romano Patrizia inadmissible, citing manifestly unfounded and non-admissible grounds. The defense argued for a violation of the continuity of crimes discipline and illogical reasoning by the execution judge, who had previously rejected the request. The court held that the lower court correctly distinguished between a unified criminal intent and occasional deviations, making the defense's request for a re-reading of procedural data inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds or reasons not permitted in the current admissibility scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO PATRIZIA nato a ROMA il 07/05/1988 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 febbraio 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di Romano Patrizia, tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna:
1) sentenza Tribunale Roma 27.6.2009, irrevocabile dal 16.10.2009;
2) sentenza Tribunale Roma 11.10.2016, irrevocabile dal 12.2.2019;
3) sentenza Tribunale di Roma 17.3.2010, irrevocabile dal 26.10.2010.
2. Avverso detta ordinanza il difensore della condannata, avvocato Giancarlo Di Giulio, ha proposto ricorso per cassazione per "vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione; illogicità della motivazione addotta".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. 14 Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, trattandosi di reati che, seppure appartenenti alla medesima categoria dei delitti contro il patrimonio e perpetrati con modalità operative solo in parte simili, erano stati commessi in concorso con soggetti di volta in volta differenti e a danno di distinte persone offese; ha specificato che a differente conclusione non poteva giungersi esclusivamente sulla base del dato temporale e del bene giuridico offeso dai predetti reati, non potendosi attribuire a tali uniche circostanze valore dirimente né tanto meno presuntivo circa la sussistenza ab origine di un medesimo disegno criminoso e della originaria risoluzione criminosa posta a fondamento dei reati di cui trattasi.
Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Luigi Fabrizio Augusto M