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Ordinanza — n. 45716/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was signed solely by the interested party, Carmelo Franco Palamara, rather than by a qualified defense attorney. The court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure mandates a signature by a special defense counsel to avoid automatic inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal for cassation is inadmissible if not signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense counsel requirement Code of Criminal Procedure de plano rejection court costs and fine diritto a un difensore legittimazione a ricorrere motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMARA CARMELO FRANCO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 27/08/1953 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato-avvise-a-1-le-pa-Ft i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Carmelo Franco Palannara. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consiliere relatore Il Presidente R9be o Bine