Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural errors and lack of merit regarding pardon revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the defense lawyer. The court ruled that the five-year revocation period for the pardon must be calculated from the law's enactment date, not the crime date, and that factual findings regarding the specific offense are not revisitable. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 legge n. 241/2006; Art. 616 c.p.p.: The five-year term for revoking a pardon is calculated from the law's entry into force, not the crime date; factual findings on the specific offense are not revisitable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILOTTI VITALIANO nato a FROSOLONE il 27/03/1967 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere PALMA TALE RICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 marzo 2021, la Corte di appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Gilotti Vitaliano il beneficio dell'indulto nella misura complessiva di anni due di reclusione ed C. 4.250,00 di multa, concesso al predetto, ai sensi della legge n. 241 del 2006, con le sentenze del Tribunale di Campobasso del 19.11.20014 e del 3.11.2008, nonché con la sentenza della Corte di appello di Campobasso del 22.5.2008, per avere commesso entro i cinque anni successivi dall'entrata in vigore della citata legge ulteriori delitti non colposi per i quali aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore ad anni due di reclusione.
2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocato Giovanni Fiorella, ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto "inosservanza/erronea applicazione della legge penale; insussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto per essere decorso il termine di cinque anni dal momento della commissione dei fatti". 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto "inosservanza/erronea applicazione della legge penale; intervenuta aboliti° criminis della fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., oggetto di sentenza di condanna 192/2012 del Tribunale di Campobasso". 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto "inosservanza/erronea applicazione della legge penale; intervenuta prescrizione della pena". 2.4. Con il quarto motivo, ha,dedotto, "inosservanza/erronea applicazione della legge penale; illegittimità/inumanità della chiesta revoca/contrasto con l'art. 27 Cost. della legge 241/2006; questione di legitimità costituzionale".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Manifestamente infondato è il primo motivo, atteso che il termine quinquennale di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 2006, utile ai fini della revoca dell'indulto in precedenza concesso, deve essere calcolato per espresso dettato normativo dalla data di entrata in vigore della citata legge (1 agosto 2006) e non dalla data di commissione di reati indultati.
2. Inammissibile è il secondo motivo, in quanto afferente a presunta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta come accertata dal giudice della cognizione e non rivisitabile in questa sede.3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, nella fattispecie 3.10.2012, quale presupposto della revoca del beneficio).
4. Assolutamente generico è il quarto motivo di ricorso.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PalTalerico Luigi Fabrìzio Augusto Mancuso (2,