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Ordinanza — n. 45713/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because personal filing by defendant violates 2017 law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant filed it personally, violating the 2017 law requiring legal representation. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the request for alternative sentencing, but the procedural defect in the appeal itself rendered it void. Consequently, the court ordered the defendant to pay court costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cessation of sentence must be signed by a registered lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal filing legal representation requirement inadmissible de plano cessation of sentence Cassation procedure rules assistenza riabilitativa provvedimento di reinserimento durata del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 123 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza il Turturro ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURTURRO FRANCESCO nato a BITONTO il 26/11/1981 avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI91-6MT/Vigo allepaqti udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza proposta da Turturro Francesco, tendente a ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale della Repubblica di Bari del 26.10.2018 n. 812/2018 SIEP.

2. Avverso detta ordinanza il Turturro ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cessazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso -oTZTT