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Ordinanza — n. 45712/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere repetition of previously rejected request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45712/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated a request already rejected by the lower court. The appellant argued the lower court failed to consider European revision grounds and violated the ECHR, but the court found these claims unsupported by the record. Consequently, the court ruled that new arguments were also inadmissible as they pertained to the legality of the trial rather than the execution of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 2 c.p.p.; Art. 585 comma 4 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of previously rejected requests or arguments unrelated to the specific execution request are inadmissible.

Parole chiave

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repetition of request inadmissibility appeal continuation of crime execution of sentence new arguments inadmissible Cassation procedure spending costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 666 comma 2 c.p.p.
A ragione, rilevava che l'istanza risultava inammissibile ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.
Art. 585 comma 4 c.p.p.
Da ciò deriva, per estensione, l'inammissibilità anche dei motivi nuovi (art. 585, comma 4 ultima parte, cod.
Art. 6 CEDU
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Velletri respingeva la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Velletri respingeva la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
pen.), che peraltro richiamano la proposizione di rimedi estranei alla richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in quanto appaiono riferirsi alla legittimità del giudizio come celebrato in cognizione.
art. 666 comma 2 cod. proc. pen
A ragione, rilevava che l'istanza risultava inammissibile ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., poiché costituiva la mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile con provvedimento depositato in data 1 ottobre 2020.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso' proposto da: MARTINELLI ALESSIO nato a ROMA il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Velletri respingeva la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pena irrogate ad Alessio Martinelli per i reati giudicati con sentenze di condanna divenute irrevocabili, rispettivamente, in data 21 settembre 2004 e in data 10 luglio 2019. A ragione, rilevava che l'istanza risultava inammissibile ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., poiché costituiva la mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile con provvedimento depositato in data 1 ottobre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione Alessio Martinelli, tramite il difensore, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione, sul rilievo che il provvedimento si è limitato a rinviare ad altre ordinanze definite "analoghe". Con motivi nuovi, pervenuti il data 11 giugno 2021 e 21 giugno 2021, il difensore del ricorrente, invocando la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, svolge rilievi che denunciano vizi motivazionali e violazione dell'art. 6 CEDU, per non essersi considerata l'ammissibilità dell'istanza sotto il profilo della "revisione europea" in ragione della suddetta violazione che impone la nuova celebrazione del processo ascoltando il teste indicato dalla difesa. Si chiede, in conclusione, la trattazione del ricorso in sede di discussione.

3. Le doglianze mosse con il ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondate, essendo esse con evidenza smentite dalla chiara specificazione nel provvedimento del precedente cui esso si riferisce e delle ragioni per cui si aveva la reiterazione delle medesima istanza, prospettandosi gli stessi elementi (pure specificati) già apprezzati con la precedente decisione. Da ciò deriva, per estensione, l'inammissibilità anche dei motivi nuovi (art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen.), che peraltro richiamano la proposizione di rimedi estranei alla richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in quanto appaiono riferirsi alla legittimità del giudizio come celebrato in cognizione.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso Civt4o"--(2 DEPO