Ordinanza — n. 45702/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 27 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava le istanze formulate da Prinno Giuseppe tendenti a ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 2, cod. pen. ovvero la detenzione domiciliare per motivi di salute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza, il Prinno ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 31/03/1956 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE Agroavyls~m;7 - udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste rigettava le istanze formulate da Prinno Giuseppe tendenti a ottenere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 2, cod. pen. ovvero la detenzione domiciliare per motivi di salute.
2. Avverso detta ordinanza, il Prinno ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., senza, peraltro, formulare alcun motivo a sostegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Plma Taleríco Luigi Fabrizio Augusto M