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Ordinanza — n. 45701/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45701/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45701/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCAJ LEFTER nato il 22/03/1976 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE"Thiatz--a3.414s43.errt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Mucaj Lefter. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTE"Thiatz--a3.414s43.errt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Mucaj Lefter. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione ad agire memoria illeggibile allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCAJ LEFTER nato il 22/03/1976 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE"Thiatz--a3.414s43.errt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Mucaj Lefter. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Rorbe Binenti L